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Angelo Tabaro

REGOLAMENTO EUROPEO INTELLIGENZA ARTIFICIALE – PARTE 1 –

Nuovo Regolamento Europeo sull’intelligenza artificiale: una rivoluzione normativa”

Regolamento europeo intelligenza artificiale mira a regolare l’uso dell’IA rispettando la sicurezza e i diritti umani

 

Regolamento europeo intelligenza artificiale mira a regolare l'uso dell'IA rispettando la sicurezza e i diritti umani

 

La  crescente diffusione di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) fa già prevedere un notevole e, per certi aspetti imprevedibile, impatto sulla società, sull’economia e sul mercato.

A livello Europeo si è quindi giunti alla convinzione che sia necessario creare un quadro normativo che ne regoli l’uso e lo sviluppo conformemente ai valori dell’Unione sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), ai diritti e alle libertà fondamentali sanciti dai trattati.

La premessa di questa regolamentazione è che l’IA dovrebbe essere una tecnologia antropocentrica, fungere da strumento per le persone, con il fine ultimo di migliorare il benessere degli esseri umani.

E’ stato quindi elaborato un Regolamento contenente linee guida con l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere l’adozione di un’intelligenza artificiale affidabile e incentrata sull’uomo.

Un utilizzo che garantisca, nel contempo, un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti umani fondamentali. Una tutela e assicurazione della democrazia, dello Stato di diritto e la tutela dell’ambiente dagli effetti dannosi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione, nonché sostenendo l’innovazione.

Il 13 marzo 2024 il Parlamento Europeo ha approvato la legge sull’intelligenza Artificiale, prima norma sovranazionale che regolamenta questa materia.

Regolamento Europeo sull’uso dell’AI

La definizione di sistema di IA formulata nel regolamento è quella di “un sistema basato su una macchina progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può̀ mostrare adattività̀ (?) dopo l’implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dall’input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.

Il Regolamento segue un approccio “basato sul rischio”, in base al quale tanto maggiore è il rischio, quanto più rigorose sono le regole.

La nuova disciplina stabilisce obblighi per fornitori e operatori dei sistemi di IA a seconda del livello di rischio che l’uso dell’AI può generare:

  1. un rischio inaccettabile;
  2. un rischio alto;
  3. un rischio basso o minimo.

I sistemi che presentano un rischio inaccettabile per la sicurezza, i mezzi di sussistenza e i diritti delle persone sono vietati.

In questa categoria rientrano i sistemi che possono manipolare il comportamento umano come quelli che consentono di attribuire un “punteggio sociale” (social scoring), per finalità pubbliche e private. Utilizzo per classificare le persone in base al loro comportamento sociale o alle loro caratteristiche personali, e determinate applicazioni di polizia predittiva.

Saranno quindi vietati, in particolare:

  • i sistemi di sfruttamento delle vulnerabilità delle persone e di utilizzo di tecniche subliminali ovvero deliberatamente manipolative o ingannevoli;
  • i sistemi di categorizzazione biometrica delle persone fisiche sulla base di dati biometrici per dedurne o desumerne la razza, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, le convinzioni religiose o filosofiche, la vita sessuale o l’orientamento sessuale;
  • i sistemi di identificazione biometrica in tempo reale in spazi accessibili al pubblico (ossia il riconoscimento facciale mediante telecamere a circuito chiuso) da parte delle autorità;
  • i sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati sul luogo di lavoro e negli istituti scolastici, eccetto per motivi medici o di sicurezza;
  • l’estrazione non mirata (scraping) di immagini facciali da internet o telecamere a circuito chiuso per la creazione o l’espansione di banche dati;
  • i sistemi che consentono di attribuire un “punteggio sociale” (social scoring), classificando o valutando le persone in base al loro comportamento sociale o alle loro caratteristiche personali.

 

La prossima settimana tratteremo la PARTE 2 relativa al Regolamento Europeo sull’uso dell’intelligenza artificiale a tutela della sicurezza e dei diritti umani.

 

Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento può prendere visione del testo approvato dal Parlamento  nel sito:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0188-AM-808-808_IT.pdf

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