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ToggleCani e gatti, arrivano le nuove regole europee: cosa cambierà davvero per chi vive con un pet
Le nuove regole europee per cani e gatti sono ormai realtà. Ma chi vive già con un animale domestico non deve precipitarsi dal veterinario né aspettarsi che da un giorno all’altro cambino microchip, documenti o abitudini quotidiane.
Il riferimento normativo è il Regolamento (UE) 2026/1818. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 agosto 2026, è diventato formalmente vigente venti giorni più tardi, il 30 agosto. Questo, però, non coincide con l’applicazione immediata delle nuove regole: il primo passaggio decisivo arriverà il 31 agosto 2028, mentre alcune disposizioni seguiranno un calendario molto più lungo, che in alcuni casi arriva fino al 2041.
Prima di questo regolamento, norme e livelli di tutela potevano variare sensibilmente da uno Stato membro all’altro. Con il nuovo testo l’Unione introduce invece una base comune che comprende le condizioni di allevamento, la vendita, l’identificazione e la tracciabilità degli animali. Per capire cosa cambierà davvero, però, bisogna distinguere le regole rivolte a chi possiede semplicemente un animale da quelle destinate ad allevatori, venditori, rifugi e altri operatori.
Se ho già un cane o un gatto, cosa cambia adesso?
Nell’immediato, molto poco.
L’entrata in vigore del regolamento non significa che tutti i nuovi obblighi siano già operativi. Per il normale proprietario italiano continuano quindi a valere innanzitutto le regole nazionali e regionali già esistenti.
La differenza è importante perché il nuovo regolamento europeo contiene due livelli distinti. Le norme più dettagliate sul benessere degli animali detenuti nelle strutture riguardano soprattutto gli operatori, quindi allevamenti, stabilimenti di vendita, rifugi e soggetti che gestiscono animali in affido. Le disposizioni sulla tracciabilità, invece, arriveranno progressivamente a interessare anche i proprietari privati.
Non bisogna quindi leggere ogni nuovo divieto contenuto nel regolamento come una nuova regola domestica destinata indistintamente a chiunque abbia un cane o un gatto.
Microchip per tutti, ma non da subito
Uno dei cambiamenti più importanti riguarda l’identificazione.
Quando il sistema sarà pienamente operativo, ogni animale soggetto alle nuove disposizioni dovrà poter essere ricondotto con certezza ai dati registrati: l’identificazione passerà attraverso un microchip leggibile, collegato alle informazioni presenti nelle banche dati nazionali. Per gli animali già identificati entro il 31 agosto 2028 non sarà necessario procedere a una nuova identificazione, purché il dispositivo già presente rispetti i requisiti previsti e continui a essere leggibile.
Le scadenze, però, sono molto diverse.
La prima scadenza riguarda operatori e soggetti che immettono cani o gatti sul mercato: per loro gli obblighi di identificazione e registrazione si applicheranno dal 31 agosto 2030. Per i proprietari e gli altri soggetti non operatori che non immettono l’animale sul mercato, l’obbligo europeo scatterà dal 31 agosto 2036 per i cani e dal 31 agosto 2041 per i gatti.
Per chi possiede un cane in Italia questo cambiamento sarà in gran parte meno evidente, perché l’identificazione è già prevista dalla normativa nazionale: il proprietario o detentore deve far identificare e registrare il cane entro il secondo mese di vita. Le nuove disposizioni europee non sostituiscono eventuali obblighi nazionali più severi: quando uno Stato prevede già una tutela maggiore, quella disciplina può continuare ad applicarsi.
Per il semplice possesso di un gatto, invece, oggi in Italia non esiste un obbligo nazionale generalizzato di identificazione equivalente a quello previsto per i cani. L’Accordo Stato-Regioni del 2013 prevede la possibilità di identificare e registrare volontariamente il gatto entro il secondo mese di vita, mentre esistono obblighi specifici in altre situazioni, per esempio in caso di vendita o cessione. Possono inoltre essere previste disposizioni territoriali più rigorose.
Proprio per questo, nel lungo periodo, la tracciabilità europea obbligatoria potrebbe essere percepita molto di più da chi vive con un gatto.
Vendite e adozioni online diventeranno più verificabili
Un’altra parte importante della riforma riguarda gli annunci online.
Dal 31 agosto 2028 chi pubblicizzerà online un cane o un gatto per immetterlo sul mercato dovrà accompagnare l’annuncio con un avvertimento sulla responsabilità che comporta accogliere un animale.
Per gli operatori il regolamento stabilisce una formulazione precisa, che ricorda che un animale non è un giocattolo e che accoglierlo comporta una responsabilità per la sua salute e il suo benessere. Anche le persone fisiche o giuridiche diverse dagli operatori dovranno inserire un messaggio con lo stesso significato.
Il sistema diventerà progressivamente più strutturato.
Dal 31 agosto 2030, quando un cane o un gatto viene immesso sul mercato dell’Unione, la persona fisica o giuridica che lo immette sul mercato dovrà fornire all’acquirente la prova dell’identificazione e della registrazione insieme ad alcune informazioni essenziali sull’animale: specie, sesso, data e Paese di nascita e, quando pertinente, razza.
La nozione di “immissione sul mercato” utilizzata dal regolamento è ampia e comprende vendite, offerte, distribuzioni e altre forme di trasferimento della proprietà o della responsabilità, anche gratuite. Restano però escluse le donazioni occasionali e irregolari effettuate da privati senza pubblicità online.
Dal 31 agosto 2031 entrerà poi pienamente in funzione un sistema di verifica online accessibile gratuitamente al pubblico. Chi pubblicizza un cane o un gatto in vista della sua immissione sul mercato dovrà utilizzarlo per ottenere un codice di verifica univoco da inserire nell’annuncio.
Il potenziale acquirente potrà così controllare l’autenticità dell’identificazione, della registrazione e della titolarità dell’animale.
È uno dei passaggi che possono avere le conseguenze più concrete per il cittadino: prima di acquistare o ricevere un animale trovato online dovrebbe diventare più semplice verificare se ciò che viene dichiarato nell’annuncio corrisponde effettivamente ai dati registrati.
Più regole per allevamenti e strutture
Molti dei cambiamenti più sostanziali riguardano chi alleva o detiene cani e gatti nell’ambito di un’attività regolata.
Il nuovo quadro europeo introduce standard comuni su alimentazione, spazi, condizioni ambientali, assistenza sanitaria, socializzazione e possibilità di esprimere comportamenti propri della specie.
Alcune di queste disposizioni, però, entreranno in applicazione in momenti diversi.
Dal 31 agosto 2031 cambieranno anche le condizioni di permanenza dei cani di oltre otto settimane nelle strutture. Non potranno essere tenuti sempre al chiuso: nell’arco della giornata dovrà essere garantita loro la possibilità di trascorrere tempo all’esterno oppure di uscire per una passeggiata, per almeno un’ora complessiva, salvo diversa indicazione del veterinario.
Dal 31 agosto 2029 entreranno invece in applicazione specifici limiti alla riproduzione.
Le gatte destinate alla riproduzione dovranno avere almeno dieci mesi; le cagne non potranno essere utilizzate prima del secondo estro. Una femmina non potrà partorire più di tre cucciolate nell’arco di due anni e, dopo tre cucciolate in quel periodo, dovrà osservare almeno un anno di recupero. Dopo due parti cesarei non potrà più essere utilizzata per la riproduzione.
Il regolamento interviene anche sulla separazione precoce dalla madre. Negli stabilimenti i cuccioli di cane non potranno essere separati permanentemente prima delle otto settimane.
Per i gattini il limite varia a seconda della struttura: quelli detenuti nei rifugi e nelle case affidatarie non potranno essere separati permanentemente prima delle otto settimane, mentre per quelli detenuti negli stabilimenti di allevamento il limite sale a dodici settimane.
Una separazione anticipata sarà possibile per motivi medici sulla base del parere scritto di un veterinario.
Sono norme che riguardano direttamente gli operatori, ma che possono diventare indirettamente molto utili anche per chi cerca un animale: conoscere questi standard aiuta a capire quali condizioni dovrebbe rispettare un allevamento serio.

Bulldog, carlini e persiani saranno vietati? No
Uno dei punti destinati più facilmente a generare titoli fuorvianti riguarda gli animali con caratteristiche fisiche molto accentuate.
Il regolamento non contiene una lista di razze vietate e non mette al bando bulldog, carlini, persiani o altre razze con caratteristiche brachicefale o particolarmente accentuate.
Questo significa che queste razze non sono destinate a scomparire per effetto delle nuove norme europee. Il regolamento non vieta né di possederle né, in quanto tali, di allevarle. Interviene invece sulla riproduzione dei singoli animali quando determinate caratteristiche fisiche risultano così estreme da comportare un elevato rischio per il loro benessere o per quello della prole.
Sono i cosiddetti tratti conformazionali eccessivi, cioè caratteristiche fisiche che possono avere conseguenze negative importanti sul benessere dell’animale o dei suoi discendenti.
Dal 1° luglio 2030 gli allevatori non potranno utilizzare per la riproduzione gli animali che presentano questi tratti secondo i criteri previsti dalla normativa europea. La Commissione dovrà definire più precisamente le caratteristiche interessate attraverso atti delegati da adottare entro il 30 giugno 2030, tenendo conto anche dei pareri scientifici dell’EFSA.
Parlare oggi di “divieto dei cani brachicefali”, quindi, sarebbe fuorviante. L’obiettivo della norma non è far scomparire determinate razze, ma limitare la trasmissione attraverso la riproduzione di caratteristiche morfologiche estreme che possono compromettere il benessere degli animali.
E i collari, la catena e le mutilazioni?
Anche su questo punto serve una distinzione.
Il regolamento vieta agli operatori una serie di pratiche considerate dolorose o incompatibili con il benessere dell’animale.
Per gli operatori non sarà consentito utilizzare collari a punte né modelli a strozzo sprovvisti di un fermo di sicurezza. Anche la possibilità di lasciare l’animale legato viene circoscritta: il limite è di un’ora, con specifiche eccezioni previste, tra l’altro, per esigenze mediche e per la partecipazione a mostre o esposizioni.
La stessa impostazione riguarda alcuni interventi sul corpo dell’animale. Taglio delle orecchie e della coda, rimozione degli artigli e resezione delle corde vocali non saranno ammessi se non quando esiste una necessità medica.
Ma queste prescrizioni fanno parte del capitolo rivolto agli operatori. Non sarebbe quindi corretto trasformarle in un generico “nuovo divieto europeo per tutti i proprietari”.
Restano naturalmente ferme le norme nazionali e locali già applicabili ai privati.
Nei negozi di animali sarà vietato vendere cani e gatti?
No, almeno non per effetto di questo regolamento europeo.
Durante l’iter legislativo il Parlamento europeo aveva effettivamente proposto nel giugno 2025 un divieto di vendita di cani e gatti nei pet shop. Quella proposta ha avuto molta visibilità ed è ancora facile trovarla online.
Nel testo definitivo del 2026, però, il divieto generalizzato non compare. Al contrario, il regolamento include espressamente i pet shop nella definizione di “stabilimento di vendita”, assoggettandoli agli standard previsti per queste strutture.
È un buon esempio del motivo per cui, su questa riforma, bisogna controllare la data delle informazioni: una misura approvata dal Parlamento durante il negoziato non coincide necessariamente con ciò che è poi entrato nella legge definitiva.
Più controlli anche sugli animali provenienti da fuori UE
Le nuove regole cercano anche di ridurre le zone grigie legate all’importazione.
Per i cani e i gatti introdotti nell’Unione per essere immessi sul mercato sono previsti requisiti di benessere equivalenti a quelli europei, oltre a nuove prescrizioni sulla tracciabilità.
Per gli animali destinati al mercato europeo, la tracciabilità dovrà iniziare già prima dell’arrivo: il cane o il gatto dovrà essere identificato prima di entrare nell’Unione e, una volta arrivato, i suoi dati dovranno essere inseriti nella banca dati nazionale competente entro cinque giorni lavorativi.
Queste disposizioni entreranno in applicazione dal 31 agosto 2031.
Più avanti, dal 31 agosto 2036, entrerà in vigore anche un sistema di pre-notifica per determinati movimenti non commerciali di cani e gatti provenienti da Paesi o territori terzi. Il proprietario dovrà comunicare preventivamente il movimento alla banca dati europea dedicata agli animali da compagnia in viaggio, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
Questo non significa però che oggi cambino improvvisamente le regole per andare in vacanza con il proprio animale.
I viaggi non commerciali all’interno dell’Unione continuano a essere disciplinati dalla normativa sanitaria specifica: tra i requisiti figurano l’identificazione mediante microchip e il documento previsto per gli spostamenti tra Stati membri.

Le date da ricordare
Il calendario aiuta a capire perché parlare genericamente di “nuove regole dal 2026” sarebbe fuorviante:
- 30 agosto 2026: il regolamento entra in vigore; 31 agosto 2028: parte l’applicazione generale e diventano operative, tra le altre, le prime regole sugli avvisi negli annunci online; 31 agosto 2029: entrano in applicazione le specifiche disposizioni dell’articolo 16, comprese quelle che disciplinano la riproduzione; 1° luglio 2030: diventano applicabili le regole sull’utilizzo per la riproduzione di animali con tratti conformazionali eccessivi; 31 agosto 2030: identificazione e registrazione diventano obbligatorie per operatori e soggetti che immettono cani e gatti sul mercato e diventano operative le prescrizioni sulle informazioni da fornire all’acquirente; 31 agosto 2031: entrano in applicazione, tra le altre, le norme più dettagliate sull’alloggiamento, il sistema di verifica degli annunci online e varie disposizioni sulle importazioni commerciali; 31 agosto 2036: l’obbligo europeo di identificazione e registrazione raggiunge i proprietari e gli altri soggetti non operatori che non immettono cani sul mercato e diventano applicabili le nuove regole di pre-notifica per determinati movimenti non commerciali da Paesi terzi; 31 agosto 2041: lo stesso obbligo di identificazione e registrazione raggiunge i proprietari e gli altri soggetti non operatori che non immettono gatti sul mercato.
Cosa deve fare oggi chi vive con un pet?
Per la maggior parte delle famiglie italiane, la risposta è molto meno complicata di quanto alcuni titoli possano far pensare: non c’è un nuovo adempimento europeo da assolvere immediatamente solo perché il regolamento è entrato in vigore.
Chi ha un cane deve continuare a rispettare gli obblighi italiani già previsti per microchip e registrazione.
Chi vive con un gatto deve tenere conto delle regole applicabili alla propria situazione e nel proprio territorio, ricordando che oggi l’identificazione del gatto detenuto semplicemente come animale da compagnia non è disciplinata a livello nazionale nello stesso modo previsto per il cane.
Il cambiamento più profondo si vedrà nel tempo.
Nel tempo dovrebbe diventare più semplice seguire il percorso di un animale: dai dati registrati agli annunci online, fino alle informazioni su chi lo alleva, lo vende o lo introduce nell’Unione. Più passaggi verificabili significano anche meno spazi nei quali può diventare difficile capire da dove provenga davvero un cane o un gatto.
Per chi vive con un pet, quindi, la novità non è tanto un nuovo elenco di divieti da imparare. È soprattutto il passaggio verso un sistema europeo in cui sapere da dove arriva un animale, chi ne è responsabile e in quali condizioni è stato allevato dovrebbe diventare progressivamente più semplice.
Autore Eleonora Dorigo