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Angelo Tabaro

La Cultura nel disegno di legge del bilancio dello Stato per l’anno 2025 – PARTE 1 –

Nuove misure per i beni culturali: fondi e valorizzazione nel 2025

Misure beni culturali 2025: incremento fondi, campagne archeologiche, valorizzazione luoghi culturali e credito d'imposta potenziato

 

La Cultura nel disegno di legge del bilancio dello Stato per l’anno 2025

#1 Beni culturali, Istituti e luoghi della cultura, patrimonio paesaggistico

Il 30 ottobre 2024 è stato pubblicato nel sito della Camera dei Deputati – XIX legislatura il dossier “LEGGE DI BILANCIO 2025, Profili di interesse della VII Commissione”.

Pur essendo precisato che la documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari, il documento è pubblicato e quindi può essere oggetto di riflessione anche da parte di persone che non rivestono quelle cariche ma possono essere interessate ai temi oggetto del documento.

Il Dossier riguarda tutte le materie di competenza della VII commissione della Camera (Cultura, Scienza e Istruzione), ma ci limitiamo a considerare solo le parti che interessano la Cultura (Capo III – Misure in materia di Cultura).

Le parti che interessano si riferiscono agli articoli:

  • 87 (Misure in materia di beni culturali),
  • 88 (Misure in materia di spettacolo dal vivo),
  • 89 (Misure in materia di creatività contemporanea).

D’interesse inoltre sono anche gli articoli:

  • 118 (Tax credit cinema),
  • 138 c.1 (Tabella 14 – Spese del Ministero della Cultura).

Analisi dell’articolo 87 (Misure in materia di beni culturali)

L’articolo 87 presenta disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico, artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico. Si riportano alcune delle parti del dossier che contengono le schede di lettura delle disposizioni di legge di competenza della Commissione VII della Camera dei Deputati.

Testo dell’articolo 87 del Disegno di legge A.C. 2112 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) presentato alla Camera dei Deputati il 23 ottobre 2024

ART. 87. (Misure in materia di beni culturali)

  1. Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
  2. All’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
    • a) Al comma 1, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2021 e 2022», sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027»;
    • b) Al comma 3:
      1. Dopo le parole «risorse del Fondo», sono inserite le seguenti: «e nei limiti dello stesso»;
      2. Le parole «negli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027»;
      3. Dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, l’importo massimo complessivo del citato credito è pari a 200.000 euro.»;
    • c) Il comma 5 è abrogato;
    • d) Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»
  3. Al fine di implementare le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, a decorrere dall’anno 2025, il limite massimo di cui all’articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro annui.
  4. All’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    • a) Dopo le parole «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,»;
    • b) Le parole: «, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente,» sono soppresse;
    • c) Dopo le parole «anche mediante acquisizione», sono aggiunte le seguenti: «ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche».

Sintesi delle indicazioni della Commissione

L’articolo 87, composto da quattro commi, reca quattro distinte disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico.

  1. Comma 1:
    • Incremento di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per finanziare una campagna nazionale di scavi archeologici, interventi per la sicurezza e la conservazione, e attività di tutela.
  2. Comma 2:
    • Rifinanziamento di 1 milione di euro annui (2025-2027) del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi.
    • Aumento del credito d’imposta per persone fisiche da 100.000 a 200.000 euro.
    • Abrogazione del comma 5 relativo alla cessione del credito d’imposta.
  3. Comma 3:
  4. Comma 4:
    • Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali: introduzione della concertazione con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’adozione del decreto.

Chi fosse interessato a prendere visione del testo integrale della Commissione VII potrà trovarlo nel sito della Camera dei deputati all’indirizzo:

https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/CU0133.pdf

Va precisato che si tratta in ogni caso di un progetto di legge che potrà essere modificato a seguito di emendamenti approvati in sede di esame parlamentare prima dell’approvazione definitiva in Parlamento.

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