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Angelo Tabaro

La legge 717 del 1949: l’arte negli edifici pubblici

Sarebbe utile che il Ministero dei Beni culturali spingesse con decisione per un aggiornamento della legge

La legge 717 del 1949: l’arte negli edifici pubblici

 

Giaccai, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Giaccai, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

 

Il 29 luglio 1949 entrava in vigore la legge n.717, approvata dal parlamento italiano e contenente “Norme per l’arte negli edifici pubblici”

Una legge, nel momento dell’avvio della ricostruzione materiale economica e sociale del Paese nell’immediato dopoguerra, riconosceva all’arte un ruolo importante e centrale per il rilancio della Comunità nazionale.

 

Una legge di pochi articoli, conosciuta dagli addetti ai lavori come legge del 2%, che dispone, con le recenti modifiche intervenute nel 2012:

L 717/49 – art 1, c1

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché’ le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all’abbellimento di essi, mediante opere d’arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

  • due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
  • un per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
  • 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.”)

 

Con norme successive all’ entrata in vigore della legge, venivano escluse dall’obbligo della legge le opere di edilizia scolastica (1975) universitaria (1979) e sanitaria (1993)

Scelte incredibili perché escludono proprio quei settori dove la formazione e il benessere sono strettamente legati ai valori rappresentati dall’arte.

 

Inoltre, nel corso degli anni la legge è stata scarsamente applicata anche per la sua limitata diffusione, rendendola, di fatto, quasi inutile sia dal punto di vista sociale che culturale.

Spesso l’accantonamento nel quadro economico delle somme destinate alla realizzazione delle opere d’arte è stato destinato agli aumenti dei costi, una inadempienza che se rilevata in fase di conclusione dei lavori, avrebbe dovuto comportare di fatto la non collaudabilità degli stessi.

Consapevoli di questa situazione e al fine di rilanciare l’applicazione della legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l’allora Ministero per i beni e le attività culturali, il 23 marzo 2006 sono state emanate le Linee guida per l’applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l’arte negli edifici pubblici, esito del lavoro svolto da un’apposita commissione costituita da esperti di entrambi i dicasteri.

Quelle linee guida furono in parte superate dalla legge del 2012 che portava significative modifiche alla legge del 1949.

Inoltre la norma non fa un esplicito riferimento ai contesti urbani, ma sarebbe opportuno estendere l’applicazione della legge anche a luoghi quali le piazze, i parchi, le nuove aree urbanizzate, o comunque destinate ad uso pubblico di pertinenza dell’edificio nell’ambito dei programmi di riqualificazione/rigenerazione urbana dove, attraverso questo strumento normativo,  urbanisti,   architetti   ed   artisti potrebbero interpretare i nuovi luoghi della  modernità,  attraverso forme e linguaggi contemporanei che possano dare una riconoscibilità e qualità a questi spazi.

Per l’estensione dagli edifici agli spazi pubblici della legge, precedenti proposte del Ministero dei Beni Culturali non hanno avuto seguito, ma sarà opportuno che qualcuno si interessi e provveda ad aggiornare la legge.

Per l’applicabilità della norma è intervenuto nel 2017 un aggiornamento delle linee guida per l’applicazione della legge 717/1949approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture 15 maggio 2017 e pubblicato nella gazzetta ufficiale serie generale 172 del 25 luglio 2017

 

Tuttavia, una riflessione su questa legge va fatta.

Sarebbe utile che il Ministero dei Beni culturali spingesse con decisione per un aggiornamento della legge e una semplificazione procedurale che darebbe grande slancio all’ sviluppo dell’arte contemporanea nel nostro paese e un sostegno rilevante ai molti giovani artisti che frequentano le prestigiose Accademie di Belle Arti italiane e credono nell’arte come sbocco professionale permettendo loro di farsi valere  all’estero, dove i nostri artisti sono chiamati a forti concorrenze a livello di gallerie d’arte internazionali.

 

 

Per il testo della legge 29 luglio 1949 n. 717 e sm,

 

Per il testo del Decreto contenente l’aggiornamento delle linee guida del 2017,

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