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Angelo Tabaro

Cambiato l’articolo 9 della Costituzione

La tutela dell’ambiente tra i princìpi fondamentali dell’ordinamento italiano

Cambiato l’articolo 9 della Costituzione

Costituzione Italiana

Lo scorso 8 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge costituzionale per modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione.

Così facendo, viene inserita la tutela dell’ambiente tra i princìpi fondamentali dell’ordinamento italiano.

In particolare, l’articolo 9 viene integrato con l’introduzione di un nuovo comma.

Dopo gli originali due commi:

  1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
  2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

è stato infatti aggiunto il comma 3:

  • Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali

Queste modifiche sono in linea con la normativa europea.

La Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea / 2000 aggiornata nel 2007), si occupa infatti della tutela dell’ambiente all’articolo 37 che recita:

  • Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità̀ devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Allo stesso modo, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE/ testo integrato nel 2007) definisce all’articolo 191 la politica ambientale comunitaria in questi termini:

  1. La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,

— protezione della salute umana,

— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

  1. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione.

  1. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l’Unione tiene conto:

— dei dati scientifici e tecnici disponibili,

— delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione,

— dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione,

— dello sviluppo socioeconomico dell’Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

  1. Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell’Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Viene ora spontaneo chiedersi cosa possa cambiare nelle politiche per i beni culturali la modifica dell’articolo 9.

Innanzitutto, permette di dare articolazione al principio di tutela ambientale, principio ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’articolo 117 della Costituzione.

In tal modo, l’ambiente si configura non come mero bene o materia di competenza, ma come valore primario e sistemico.

Si esce così da una prospettiva antropocentrica dei principi fondamentali della Carta fondamentale.

E viene sottolineata la nuova relazione tra comunità ed ambiente, con la consapevolezza che quest’ultimo costituisce una risorsa sistemica non rinnovabile.

Si sottolinea quindi come l’ambiente sia capace di esprimere un’importante funzione sociale ed incorporare una pluralità di interessi ed unità collettive, anche di natura intergenerazionale.

La modifica arriva nel pieno della crisi climatica globale e dopo anni di proposte discussioni parlamentari e dibattiti tra giuristi.

A livello governativo le voci sono entusiaste per la modifica, tanto che il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani al risultato del voto definitivo di modifica ha detto:

Credo che oggi sia una giornata epocale, ne sono molto contento come cittadino e come proprietario di cani, gatti e pappagalli, assolutamente contento. Ma come Governo aggiungo che stiamo facendo uno sforzo enorme sul Pnrr, la transizione ecologica è un po’ questo: riuscire a fare una grande trasformazione che deceleri il riscaldamento, che freni certi eventi avversi a livello meteorologico, mantenendo la sostenibilità sociale“.

Speriamo che questo entusiasmo si traduca in fatti concreti a favore dell’ambiente e del diritto degli animali, superando i dubbi e le perplessità sull’efficacia di questa modifica costituzionale apparsi in qualche organo di stampa.

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