PFAS negli imballaggi alimentari: cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

PFAS negli imballaggi alimentari: cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Dal 12 agosto 2026 per i PFAS negli imballaggi alimentari sono diventate operative nuove restrizioni in tutta l’Unione europea. La novità riguarda le confezioni destinate al contatto con gli alimenti e introduce limiti precisi: se le concentrazioni di PFAS raggiungono o superano i valori stabiliti, questi imballaggi non possono più essere immessi sul mercato europeo.

Non si tratta, quindi, di un divieto assoluto e indistinto di qualsiasi traccia di PFAS. E non significa neppure che, da un giorno all’altro, tutte le vecchie confezioni debbano scomparire dagli scaffali.

Per capire cosa cambia davvero bisogna distinguere tra presenza delle sostanze, limiti stabiliti dalla normativa e momento in cui un imballaggio viene immesso sul mercato.

 

Confezioni, bicchieri e stoviglie in carta utilizzati per alimenti e bevande
Dall’aspetto di una confezione non è possibile stabilire se siano presenti PFAS o se l’imballaggio rientri nelle nuove soglie europee.

 

Perché i PFAS sono stati usati anche negli imballaggi alimentari

PFAS è il nome con cui si indica una vasta famiglia di sostanze per- e polifluoroalchiliche. Sono composti utilizzati in numerosi settori per caratteristiche particolarmente utili dal punto di vista tecnico, tra cui la resistenza all’acqua, ai grassi e alle macchie.

Proprio queste proprietà ne hanno favorito l’impiego anche in alcuni materiali e rivestimenti destinati agli alimenti.

La Commissione europea cita, tra gli esempi, contenitori per il cibo da asporto, involucri per fast food, sacchetti per popcorn da microonde, carte utilizzate per prodotti da forno e scatole per pizza.

Questo non significa che ogni contenitore da asporto o ogni cartone per pizza contenga PFAS. Si tratta di categorie di imballaggi nelle quali queste sostanze sono state utilizzate, per esempio per rendere carta e cartone meno permeabili all’olio o all’umidità.

 

Contenitori per il take away con hamburger e patatine in una cucina professionale
Tra gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti rientrano anche numerose confezioni utilizzate per il cibo da asporto.

 

Il problema è legato soprattutto a una caratteristica che ha reso i PFAS noti anche come forever chemicals, le cosiddette “sostanze chimiche eterne”: molti composti di questa famiglia sono estremamente persistenti e si degradano con grande difficoltà nell’ambiente.

Cosa prevede il nuovo regolamento europeo

Le nuove regole arrivano dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, conosciuto anche con l’acronimo PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation.

Il regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, ma la sua data generale di applicazione è il 12 agosto 2026.

Tra le misure diventate operative da quella data c’è la restrizione relativa ai PFAS presenti negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.

Il regolamento utilizza tre soglie, riferite a modalità di misurazione differenti:

  • per ciascuna PFAS rilevata con un’analisi mirata, il valore è fissato a 25 ppb; nel calcolo non rientrano le PFAS polimeriche;
  • considerando insieme le PFAS rilevate con analisi mirate, la soglia sale a 250 ppb; quando necessario, l’analisi può essere preceduta dalla degradazione dei precursori e anche in questo caso le PFAS polimeriche restano escluse dal conteggio;
  • per la quantità totale di PFAS il limite è invece di 50 ppm, includendo anche quelle polimeriche.

Le sigle ppb e ppm indicano rispettivamente parti per miliardo e parti per milione.

Si tratta di concentrazioni molto basse, ma questi valori non vanno confusi con indicazioni sulla quantità di PFAS che una persona può assumere attraverso gli alimenti. Sono limiti tecnici utilizzati per stabilire la conformità dell’imballaggio, non soglie dietetiche o indicazioni sul consumo degli alimenti.

Se una confezione destinata al contatto con gli alimenti raggiunge o supera i valori stabiliti dalla normativa, dal 12 agosto 2026 non può essere immessa sul mercato europeo secondo le condizioni previste dal regolamento.

Quindi i PFAS sono stati completamente vietati negli imballaggi?

Non esattamente.

Dire semplicemente che “l’Europa ha vietato i PFAS negli imballaggi alimentari” rischia di essere fuorviante.

La normativa non stabilisce infatti una presenza necessariamente pari a zero, ma individua specifici valori limite: gli imballaggi che li raggiungono o li superano non possono essere immessi sul mercato.

È una differenza importante perché separa il concetto di restrizione da quello di eliminazione assoluta di ogni possibile traccia.

La norma riguarda inoltre specificamente gli imballaggi destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari. Il PPWR contiene molte altre disposizioni sulla progettazione, sulla composizione, sul riciclo e sul riutilizzo degli imballaggi, ma non tutte sono entrate in applicazione contemporaneamente il 12 agosto 2026.

Cosa succede alle confezioni prodotte prima del 12 agosto

È probabilmente uno degli aspetti meno intuitivi della nuova normativa.

La Commissione europea ha chiarito che non è previsto un periodo transitorio per esaurire le scorte di imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 ma non ancora immessi sul mercato.

La data di produzione, da sola, quindi non basta.

Un imballaggio può essere stato realizzato prima del 12 agosto, ma se viene immesso sul mercato europeo per la prima volta dopo quella data deve comunque rispettare i nuovi limiti relativi ai PFAS.

Diversa è la situazione delle confezioni che erano già state immesse sul mercato prima dell’entrata in applicazione della restrizione.

Queste possono continuare a rimanere sul mercato e non devono essere ritirate.

In altre parole, vedere dopo il 12 agosto una confezione appartenente a una produzione precedente non significa automaticamente che sia irregolare.

La distinzione fondamentale non è semplicemente tra “vecchio” e “nuovo”, ma tra ciò che era già stato immesso sul mercato e ciò che viene immesso per la prima volta dopo l’entrata in applicazione delle nuove regole.

La Commissione ha inoltre precisato che non sono previste eccezioni specifiche per gli imballaggi contenenti materiale riciclato.

“Immesso sul mercato” non significa necessariamente arrivato sullo scaffale

Anche questa espressione può creare qualche equivoco.

Nel linguaggio comune potremmo pensare che un prodotto venga immesso sul mercato quando compare nel supermercato o viene venduto al consumatore. Nella normativa europea conta invece il primo momento in cui l’imballaggio viene reso disponibile sul mercato dell’Unione.

Per gli imballaggi alimentari destinati alla vendita e per quelli multipli, la Commissione indica in generale come momento rilevante quello in cui vengono riempiti, perché anche le ultime fasi della lavorazione, come la sigillatura, possono incidere sulle caratteristiche della confezione.

Per altri tipi di imballaggio il momento può essere diverso.

È soprattutto una distinzione destinata agli operatori economici e alle autorità di controllo, ma aiuta a capire perché la nuova normativa non comporti il ritiro automatico di tutto ciò che era già in circolazione prima del 12 agosto.

Come vengono controllati i nuovi limiti

La questione è meno semplice di quanto possa sembrare, perché i PFAS costituiscono una famiglia estremamente ampia di sostanze.

La stessa Commissione europea ha riconosciuto che non esiste ancora a livello UE un’unica metodologia armonizzata specifica per la ricerca dei PFAS negli imballaggi alimentari.

Per consentire l’applicazione delle nuove regole ha quindi indicato un approccio di controllo in più fasi.

Una prima analisi può riguardare la quantità complessiva di fluoro presente nel materiale. Quando il risultato richiede ulteriori verifiche, possono essere utilizzate tecniche analitiche più specifiche per distinguere il fluoro associato ai PFAS e misurare determinate sostanze o loro precursori.

Per il consumatore, però, questo non si traduce nella necessità di controllare personalmente le confezioni: la verifica della conformità rientra nei controlli previsti sul mercato e negli obblighi degli operatori coinvolti nella filiera.

I PFAS degli imballaggi possono passare negli alimenti?

I materiali destinati al contatto con gli alimenti non sono necessariamente inerti.

In determinate condizioni alcune sostanze presenti nei materiali possono migrare verso il cibo, ed è proprio per questo che nell’Unione europea esistono norme specifiche sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti.

Secondo EFSA, anche i PFAS possono migrare da alcuni imballaggi e rivestimenti verso gli alimenti.

Questo dato, però, va inserito nel giusto contesto.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ricorda che l’esposizione ai PFAS può provenire da diverse fonti: ambiente, acqua, alimenti contaminati durante la produzione e la lavorazione, beni di consumo e materiali utilizzati per confezionare o preparare il cibo.

EFSA precisa inoltre che il contributo di pentole e imballaggi alimentari all’esposizione complessiva è ridotto rispetto ad altre fonti.

La nuova restrizione europea non va quindi interpretata come la risposta a un unico canale di esposizione, ma come una misura che interviene su una delle possibili sorgenti, all’interno di una strategia più ampia di riduzione della presenza di sostanze persistenti nell’ambiente e nelle filiere produttive.

Bisogna evitare alcune confezioni quando facciamo la spesa?

 

Due persone mangiano una pizza servita all’interno di una scatola di cartone
Anche le scatole per pizza rientrano tra le tipologie di imballaggio nelle quali i PFAS sono stati utilizzati per la resistenza ai grassi.

 

Le nuove regole non richiedono al consumatore di riconoscere a vista un imballaggio contenente PFAS, operazione che in molti casi sarebbe comunque impossibile.

Una carta resistente all’olio, una vaschetta per alimenti o una scatola da asporto non possono essere considerate automaticamente “con PFAS” sulla base dell’aspetto o del materiale.

Allo stesso modo, non c’è motivo di pensare che tutte le confezioni appartenenti alle categorie in cui queste sostanze sono state storicamente utilizzate ne contengano ancora.

Dal 12 agosto la responsabilità della conformità ai nuovi limiti riguarda la filiera che immette questi imballaggi sul mercato europeo e il relativo sistema di vigilanza.

Per il consumatore il cambiamento sarà quindi molto meno visibile rispetto ad altre trasformazioni previste dal nuovo regolamento sugli imballaggi.

Non arriverà subito una nuova etichetta “senza PFAS”

Un’altra possibile aspettativa è quella di trovare sulle confezioni una nuova indicazione obbligatoria che permetta di distinguere immediatamente gli imballaggi conformi.

La restrizione entrata in applicazione ad agosto, però, non introduce un’etichetta obbligatoria “PFAS free” destinata al consumatore.

Il PPWR prevede anche un nuovo sistema armonizzato di etichettatura degli imballaggi, pensato soprattutto per rendere più semplice la raccolta differenziata e l’identificazione dei materiali. La relativa disciplina entrerà in applicazione in una fase successiva: il regolamento indica il 12 agosto 2028 oppure, se più tardi, 24 mesi dopo l’entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione.

La conformità ai limiti sui PFAS non dipende quindi dalla presenza di una nuova scritta sulla confezione.

Cosa cambia davvero dal 12 agosto 2026

La novità più importante non è qualcosa che necessariamente vedremo sullo scaffale.

Dal 12 agosto 2026 nell’Unione europea esistono limiti specifici alla presenza di PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti: quando tali concentrazioni raggiungono o superano i valori stabiliti, questi imballaggi non possono essere immessi sul mercato.

Le confezioni già immesse sul mercato prima di quella data possono continuare a essere commercializzate, mentre quelle immesse successivamente devono rispettare le nuove prescrizioni anche quando erano state prodotte in precedenza.

Non è quindi un divieto assoluto di qualsiasi PFAS né un richiamo generalizzato degli imballaggi esistenti.

È piuttosto un nuovo requisito alla fonte, rivolto a chi produce, importa e mette in circolazione gli imballaggi.

Ed è proprio questo il cambiamento meno visibile ma più significativo: intervenire sul materiale prima che arrivi nelle nostre mani, anziché chiedere al consumatore di capire da solo che cosa può nascondersi dentro una confezione.

FAQ

Dal 12 agosto 2026 tutti i PFAS sono vietati negli imballaggi alimentari?

No. Il regolamento europeo stabilisce specifici limiti di concentrazione. Gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai valori previsti dalla normativa.

Le confezioni presenti nei negozi prima del 12 agosto devono essere ritirate?

No. Gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono rimanere in circolazione e non devono essere ritirati per effetto della nuova restrizione.

E le confezioni prodotte prima del 12 agosto ma non ancora immesse sul mercato?

Se vengono immesse sul mercato dopo il 12 agosto 2026 devono rispettare i nuovi limiti. Il regolamento non prevede un periodo transitorio per smaltire le vecchie scorte non ancora immesse sul mercato.

Scatole per pizza e contenitori da asporto contengono PFAS?

Non necessariamente. Queste sostanze sono state utilizzate in alcune tipologie di imballaggio per migliorare la resistenza a grassi e acqua, ma dalla categoria o dall’aspetto della confezione non si può stabilire automaticamente se siano presenti PFAS.

Comparirà la scritta “PFAS free” sugli imballaggi?

La nuova restrizione non introduce un obbligo generale di riportare sulle confezioni la dicitura “PFAS free”. Il PPWR prevede altre novità relative all’etichettatura degli imballaggi, con tempistiche differenti.

Il consumatore deve fare qualcosa di diverso?

Non sono richiesti controlli domestici o particolari verifiche sulle confezioni. La conformità ai nuovi limiti riguarda gli operatori che immettono gli imballaggi sul mercato e le autorità incaricate della vigilanza.

 

Autore Eleonora Dorigo

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