Miele in etichetta: cosa cambia con le nuove regole europee sull’origine

Miele in etichetta: cosa cambia con le nuove regole europee sull’origine

Dal 14 giugno 2026 leggere l’origine del miele in etichetta, soprattutto quando si tratta di una miscela, permette di avere informazioni più precise sulla sua provenienza. Le nuove regole europee non richiedono soltanto di indicare i Paesi nei quali il prodotto è stato raccolto: nelle miscele, come regola generale, bisogna specificare anche la percentuale rappresentata da ciascuna provenienza.

La novità deriva dalla direttiva (UE) 2024/1438, che ha modificato la disciplina europea sul miele. In Italia è stata recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 207, le cui disposizioni si applicano dal 14 giugno 2026.

Per capire cosa cambia davvero, però, bisogna distinguere tra le nuove regole comuni europee e quanto era già previsto nel nostro Paese. La storia dell’etichettatura del miele in Italia è infatti meno lineare di quanto possa sembrare.

L’origine del miele è il Paese in cui è stato raccolto

Quando la normativa parla di origine del miele, il riferimento è al Paese in cui il miele è stato raccolto.

Questo dettaglio è importante perché l’origine indicata in etichetta non coincide necessariamente con il luogo nel quale il prodotto viene confezionato o con la sede dell’azienda che lo commercializza. Se un miele proviene da un solo Paese, quel Paese deve essere indicato sull’etichetta.

Il cambiamento più evidente riguarda però le miscele, cioè i prodotti nei quali sono riuniti mieli raccolti in più Paesi.

Nelle miscele non basta più conoscere i Paesi

Quando una miscela riunisce mieli raccolti in Paesi diversi, l’etichetta deve presentare le provenienze partendo da quella presente in quantità maggiore e indicare, accanto a ciascuna, la relativa quota percentuale.

Non avremo quindi soltanto un elenco di provenienze: l’etichetta permette di capire quale origine costituisce la parte maggiore della miscela e quale, invece, è presente in quantità più limitata.

Per ciascuna provenienza dichiarata è previsto un margine di tolleranza del 5%. Il calcolo deve però trovare riscontro nei documenti utilizzati dall’operatore per ricostruire la tracciabilità del prodotto.

Questo passaggio va letto con attenzione: la tolleranza non equivale a una generica possibilità di arrotondare liberamente le percentuali, perché la norma la collega espressamente alla documentazione utilizzata dall’operatore per la tracciabilità del prodotto.

In passato la normativa europea permetteva, per alcune miscele, di utilizzare indicazioni cumulative che distinguevano soltanto tra provenienza europea, extraeuropea oppure mista, senza elencare uno per uno tutti i Paesi di raccolta. Con le nuove regole questo sistema viene superato.

In Italia l’origine veniva già indicata, ma con una storia normativa particolare

Dire semplicemente che dal 2026 in Italia diventano finalmente visibili i Paesi di origine sarebbe inesatto. Il nostro ordinamento aveva già introdotto in passato una disciplina più restrittiva rispetto alle regole europee allora vigenti.

Nel 2006 l’Italia rese più dettagliata l’indicazione dell’origine del miele destinato al mercato nazionale. Con la legge 11 marzo 2006, n. 81, per le miscele non era più sufficiente una dicitura generale riferita alla provenienza europea o extraeuropea: dovevano essere indicati i singoli Paesi nei quali il miele era stato raccolto.

Una circolare ministeriale del 2 dicembre dello stesso anno chiarì l’applicazione della nuova disciplina, sottolineandone l’obiettivo di offrire al consumatore informazioni più trasparenti sulla provenienza del prodotto.

La situazione cambiò nuovamente nel 2016.

La legge 7 luglio 2016, n. 122 intervenne sull’etichettatura del miele nell’ambito del caso EU Pilot 7400/15/AGRI, introducendo il comma 4-bis nell’articolo 3 del decreto legislativo n. 179/2004.

L’eccezione riguardava i mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto della direttiva europea: per questi prodotti non si applicava l’obbligo nazionale di indicazione analitica dei singoli Paesi.

I lavori parlamentari dell’epoca spiegano anche l’origine della questione: il caso era nato da alcuni sequestri amministrativi di confezioni commercializzate in Italia ma provenienti da altri Stati membri, sulle quali comparivano le diciture generiche ammesse dalla normativa europea dell’epoca invece dell’elenco analitico dei Paesi di raccolta.

Con il recepimento delle nuove regole europee, il decreto legislativo n. 207/2025 ha abrogato espressamente il comma 4-bis.

Per il consumatore italiano, quindi, il cambiamento del 2026 non può essere riassunto semplicemente con “ora finalmente compaiono i Paesi”. Il passaggio più significativo è l’arrivo di una nuova disciplina comune europea che, nelle miscele, associa alle diverse origini anche ordine e percentuali di provenienza.

 

Apicoltore estrae dall’arnia un telaio con favo e api durante il controllo del miele
L’origine indicata in etichetta fa riferimento al Paese nel quale il miele è stato raccolto.

 

Quattro origini principali: il 50% europeo e il 60% italiano

La direttiva europea consente agli Stati membri di semplificare l’indicazione delle percentuali quando una miscela contiene miele proveniente da più di quattro Paesi e le quattro quote principali rappresentano insieme oltre il 50% della miscela.

In questi casi uno Stato membro può permettere di riportare la percentuale soltanto per le quattro provenienze principali. Gli altri Paesi devono comunque comparire in etichetta, in ordine decrescente, anche se senza la rispettiva percentuale.

L’Italia ha scelto di applicare questa possibilità con una soglia più alta.

Per le miscele che riuniscono mieli raccolti in almeno cinque Paesi, il decreto italiano consente infatti di semplificare l’indicazione delle percentuali soltanto quando le quattro provenienze principali, considerate insieme, superano il 60% del peso complessivo.

In questa situazione la percentuale può essere riportata soltanto per queste quattro origini. Le altre provenienze devono comunque comparire sull’etichetta, dalla più rilevante alla meno rilevante, anche se senza l’indicazione della rispettiva quota percentuale.

In sostanza, la semplificazione riguarda le percentuali, non l’elenco delle provenienze: anche i Paesi meno rappresentati devono restare indicati.

Dove bisogna cercare le informazioni sull’origine

Quando il miele proviene da più Paesi, le informazioni sulle diverse origini devono essere riportate nel campo visivo principale dell’etichetta.

Ma cosa significa concretamente?

Non si tratta necessariamente di quello che siamo abituati a chiamare il “fronte” del vasetto. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 fa riferimento alla zona della confezione che ha maggiori probabilità di essere vista subito da chi sta acquistando e che consente di riconoscere immediatamente quale prodotto si ha davanti.

Una confezione può anche avere più parti che svolgono questa funzione. In questi casi spetta all’operatore individuare quella da considerare principale.

Il punto, per chi compra, è semplice: le informazioni sulle provenienze di una miscela devono trovarsi in una posizione immediatamente visibile, e non essere nascoste in una parte marginale della confezione.

Un’eccezione per le confezioni inferiori a 30 grammi

Per le confezioni che contengono meno di 30 grammi di miele è prevista una soluzione più compatta: al posto del nome del Paese scritto per esteso può comparire il relativo codice di due lettere, secondo lo standard internazionale ISO 3166-1 alfa-2.

Su questa soglia vale la pena fare una precisazione. Nel considerando della direttiva si parla di confezioni monoporzione da 30 grammi o meno, mentre la disposizione che stabilisce concretamente la regola utilizza il limite “inferiore a 30 grammi”. È quest’ultima formulazione che ritroviamo anche nel decreto italiano e che va quindi presa come riferimento operativo.

Perché sugli scaffali possono esserci ancora vecchie etichette

Le nuove regole non hanno comportato il ritiro immediato di tutte le confezioni preparate secondo il sistema precedente.

Se un miele era già stato etichettato oppure immesso sul mercato prima del 14 giugno 2026, nel rispetto delle norme allora applicabili, può continuare a essere venduto fino a quando quelle scorte non saranno esaurite.

Per questo, nei mesi successivi all’entrata in applicazione delle nuove disposizioni, sugli scaffali possono convivere confezioni impostate in modo diverso. Una vecchia etichetta, quindi, non rende automaticamente irregolare il prodotto: conta anche quando quel miele è stato etichettato o messo in commercio.

Più trasparenza sull’origine non significa certificazione di qualità

Conoscere l’origine e il peso delle diverse provenienze permette di leggere una miscela con maggiore precisione. Ma è importante non attribuire all’etichetta un significato che non ha: l’indicazione dell’origine geografica, da sola, non certifica la qualità o l’autenticità del miele.

Le stesse istituzioni europee distinguono infatti gli obblighi di etichettatura dagli strumenti destinati a rafforzare i controlli contro le adulterazioni e la tracciabilità lungo la filiera.

La direttiva prevede che la Commissione europea adotti entro il 14 giugno 2028 atti di esecuzione che stabiliscano metodi di analisi per individuare il miele adulterato.

Un secondo passaggio è previsto entro il 14 giugno 2029. Entro quella data la Commissione deve adottare atti delegati riguardanti, tra le altre materie, i metodi e i criteri per determinare il luogo di raccolta del miele e i requisiti di tracciabilità a livello dell’Unione, dal produttore che effettua la raccolta o dall’importatore fino al consumatore.

Nel percorso previsto dalle nuove regole rientra anche la Honey Platform, il gruppo di esperti istituito dalla Commissione europea per fornire supporto su temi come autenticità del miele, metodi di individuazione delle adulterazioni, tracciabilità, criteri di composizione e possibile istituzione di un laboratorio di riferimento dell’Unione.

La nuova etichetta rappresenta quindi un passo concreto verso una maggiore trasparenza sull’origine, ma non sostituisce i controlli analitici e le verifiche necessarie lungo la filiera.

 

Lavorazione di un favo durante le operazioni che precedono l’estrazione del miele
Tracciabilità e controlli accompagnano il miele lungo la filiera, dalla raccolta fino al prodotto commercializzato.

 

Cosa cambia davvero per chi compra miele

La differenza si nota soprattutto davanti a un vasetto composto da mieli provenienti da più Paesi.

Con le nuove regole diventa possibile capire non soltanto da quali Paesi arriva il miele, ma anche quale provenienza costituisce la parte maggiore della miscela. L’ordine non è casuale: segue il peso delle diverse componenti e, come regola generale, è accompagnato dalle rispettive percentuali.

In Italia esiste poi la specifica semplificazione prevista dal decreto nazionale. Se una miscela contiene miele proveniente da più di quattro Paesi e le quattro quote principali rappresentano insieme oltre il 60% del prodotto, le percentuali possono essere riportate soltanto per queste quattro provenienze.

I nomi degli altri Paesi, però, devono comunque restare in etichetta ed essere indicati in ordine decrescente.

È qui che si trova il cambiamento più utile per chi legge un’etichetta: un semplice elenco delle provenienze dice da dove arriva il miele; conoscere anche l’ordine e, nella maggior parte dei casi, il peso percentuale delle diverse origini permette di capire meglio quanto ciascuna di esse contribuisce realmente a ciò che c’è nel vasetto.

 

Autore Eleonora Dorigo

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